La norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99 che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certi-ficato di abilitazione o a ditta specializzata”. E’ quindi vietato mantenere in esercizio un ascen-sore se non se ne è affidata la manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge.
Per una manutenzione dell’ascensore a norma del DPR 162/99, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto:
1) visite di manutenzione ordinaria, finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di pulizia e di lubrifi-cazione delle parti;
2) visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei com-ponenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.).
Il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo.
L’affidamento della manutenzione di un ascensore ad un’impresa abilitata viene normalmente formalizzato in un contratto scritto.
Verifiche periodiche
Per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario deve incaricare un ente autorizzato ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica.